Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 04/07/2006 n. 223

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 1:

1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» (( sono inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e); 2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e (( dell'articolo )) 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633»

b) dopo il comma 1 è (( inserito )) il seguente: «1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605.».

7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» è (( inserita )) la seguente: «ovvero».

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471».

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»

b) all'articolo 2:

1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»; 2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b)

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso; 2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti pa- role: «e dei parametri»; 3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»

d) all'articolo 4:

1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio »

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse; 2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo »

f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese », ovunque ricorrano, sono soppresse

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica» .

11. All'articolo 17, comma 1, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16» .

12. Al (( regolamento di cui al )) decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio »

b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio »

c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio» .

13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque ricorrano, )) e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre» .

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente: «Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in franchigia).

- 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a

7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10 n. 8), (( del presente decreto )) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo ».

 

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